"Gratuità della prestazione e illecito disciplinare. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 23.04.2019"

Categoria: News
Data pubblicazione: 28 gennaio 2020

 

Cari Colleghi,

segnalo questa interessante pronuncia del CNF in tema di illecito professionale per accaparramento della clientela (sentenza n. 23 del 23.04.2019).

Un avvocato aveva elaborato e diffuso una brochure proponendo ai clienti assistenza in tema di risarcimento danni per responsabilità.

Sia dal documento citato, sia nel proprio sito internet, il legale prometteva prestazioni professionali “senza anticipi, senza spese, senza rischi e, soprattutto, in tempi brevissimi” potendo definire le pratiche "entro 240 giorni invece di attendere i soliti 4-5- 6 anni!".

Il consiglio dell’Ordine iniziava un procedimento disciplinare a carico del legale per violazione del divieto di accaparramento della clientela e per condotta offensiva della dignità e del decoro della professione.

La vicenda si concludeva con la censura nei confronti dell’avvocato che impugnava la decisione.

Il caso giungeva così al CNF.

Nella sentenza 23 del 23.04.2019 il CNF conferma il provvedimento considerando illecito disciplinare non la pubblicità professionale in sé, bensì le modalità scelte dall’avvocato.

Il messaggio promozionale è infatti giudicato comparativo, non trasparente, autoreferenziale e non informativo.

Sotto altro profilo il CNF condanna la “gratuità” della prestazione professionale come emergente dalla brochure e dal sito internet motivando in questi termini: <<In tal senso le espressioni utilizzate (“senza anticipi, senza spese, senza rischi …. pagamento del compenso legato al risultato ottenuto, senza alcun obbligo di corrispettivo in caso di mancato ottenimento del risultato”) sono inequivoche e sicuramente contrarie agli obblighi deontologici di informazione di cui sopra.
Infatti, come costantemente precisato da questo Consiglio, “Costituisce illecito disciplinare l’informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull’offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti e bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico” (così CNF n. 89/2013).
E nel caso di specie davvero sembrano non esservi dubbi sul fatto che la comunicazione dell’avv. [ricorrente] integri un messaggio pubblicitario di natura meramente commerciale e teso a suggestionare la potenziale clientela con evidenti sottolineature esclusivamente del dato economico
>> (CNF, sentenza n. 23 del 23.04.2019).

 

Scarica la sentenza.

 

Buona lettura!

 

Avv. Andrea Paganini

Consigliere Direttivo

 

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