Prededucibilità del credito del professionista per l'assistenza nella domanda di concordato preventivo

Categoria: News
Data pubblicazione: 16 gennaio 2019

Cari Colleghi,

vi segnalo la recente sentenza della Cassazione (n. 30114 del 21.11.2018) in tema di compenso professionale per l’attività di assistenza e consulenza nella redazione di una domanda di concordato preventivo nell'interesse di una società dapprima ammessa al concordato, ma poi fallita in consecuzione.
La Suprema Corte riconosce la natura prededucibile del credito del professionista poiché rientra tra quelli sorti "in funzione" della procedura concordataria e, come tale, da soddisfare in prededuzione nel successivo fallimento (ex art. 111, comma 2 L.F.).
Secondo gli Ermellini la verifica del nesso di “funzionalità/strumentalità” si compie valutando se l'attività professionale "possa essere ricondotta nell'alveo della procedura concorsuale minore e delle finalità della stessa" secondo un giudizio ex ante. Peraltro la semplice conclusione negativa della procedura concordataria non vale ad eliminare il nesso sopra indicato.
Tale collegamento potrebbe essere escluso in ipotesi nel caso in cui sia accertato il carattere sovrabbondante o superfluo (se non dannoso) dell'iniziativa svolta.
Nessuna verifica invece deve essere effettuata sulla “utilità” in concreto per la massa dei creditori della prestazione svolta nel caso in cui alla procedura minore consegua il fallimento.
Del resto, in sintonia con quanto già evidenziato in altre decisioni, secondo la Corte l'accesso alla procedura di concordato preventivo comporta di per sé vantaggi per i creditori come la retrodatazione del periodo sospetto ai fini dell'azione revocatoria fallimentare e la cristallizzazione della massa debitoria.
Cliccando qui potrete leggere il testo della sentenza.
Buona lettura!

Avv. Andrea Paganini
Consigliere Direttivo

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