PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL NUOVO “CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA”

Categoria: News
Data pubblicazione: 19 febbraio 2019

Cari Colleghi,

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 che introduce il “codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155.
Si tratta di una riforma integrale ed organica della disciplina delle procedure concorsuali con l’introduzione di strumenti necessari per l’emersione tempestiva dello stato di crisi e di rimedi opportuni alla salvaguardia dell’impresa.
La liquidazione giudiziale (che sostituisce in toto l’espressione “fallimento”) va quindi intesa come extrema ratio nel caso in cui gli interventi preventivi non abbiano sortito esito positivo.
In ordine all’entrata in vigore il primo comma dell’art. 389 del codice stabilisce che essa avverrà decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (14 febbraio 2019).
Tuttavia alcune norme entreranno in vigore dopo il trentesimo giorno (art. 27, comma 1 - competenza per i procedimenti relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione; artt. 350, 356 e 357 - Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza; art. 359 - Area web riservata; art. 363 - Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi; art. 364 - Certificazione dei debiti tributari; art. 366 - Modifiche al TU Spese di giustizia; art. 375 - modifica dell’art. 2086 c.c.; artt. 377, 378 - Responsabilità degli amministratori; art. 379 - Nomina degli organi di controllo; artt. 385 , 386, 387 e 388 – in ordine alle garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire).
Sul periodo transitorio l’art. 390 precisa al primo comma che «i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3».
Il secondo comma invece specifica: «le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 3. Quando, in relazione alle procedure di cui ai commi 1 e 2, sono commessi i fatti puniti dalle disposizioni penali del titolo sesto del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della sezione terza del capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ai medesimi fatti si applicano le predette disposizioni».

Cliccate qui per il testo del decreto.
Buono studio!

Avv. Andrea Paganini
Consigliere direttivo


 

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