"Recupero crediti professionali dell'avvocato anche con decreto ingiuntivo"

Categoria: News
Data pubblicazione: 3 settembre 2021

Cari Associati,

Nel solco dei noti precedenti di Cass. Sez. Un. 23 febbraio 2018, n. 4485 e Cass. 19 febbraio 2020, n. 4247, le Sezioni Unite con la sentenza 8 luglio 2021 n.19427 hanno ribadito che l’avvocato ha a disposizione due strumenti per il recupero dei propri crediti professionali per prestazioni giudiziali civili: lo speciale procedimento di cui all’art. 28 L. 794/1942 (nel testo sostituito dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14 utilizzando quindi il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) e il procedimento per decreto ingiuntivo ex art. 633 e seguenti c.p.c. che tutt’ora permane nonostante l’abrogazione del sistema delle tariffe professionali.

Questi i principi di diritto enunciati nella sentenza dello scorso luglio:

"In tema di liquidazione del compenso all'avvocato, l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 27 marzo 2012, n. 27, non ha determinato, in base all'art. 9 D.L. n. cit., l'abrogazione dell'art. 636 c.p.c. Anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 1 del 2012, convertito dalla L. n. 27 del 2012, l'avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, il quale sarà rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247, e di cui ai relativi decreti ministeriali attuativi".

 

Buona lettura!

 

Avv. Andrea Paganini

Consigliere direttivo 

Testo della sentenza

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