Statuto

 

ART. 1 COSTITUZIONE

1) E’ costituita, con sede legale ed amministrativa in Busto Arsizio via Volturno – Palazzo di Giustizia, l’associazione degli avvocati e dei praticanti avvocati, denominata

SINDACATO AVVOCATI ANF BUSTO ARSIZIO

2) L’associazione rappresenta i propri iscritti, in autonomia e indipendenza da qualsiasi movimento, partito politico od organizzazione sociale e non persegue alcuno scopo di lucro.

3) Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituite, e soppresse, sezioni dell'associazione in altre località della regione Lombardia ove vi siano sedi di uffici giudiziari.

ART. 2 SCOPI

1) Il Sindacato Avvocati, attraverso la rappresentanza degli iscritti e, più in generale, della categoria forense, persegue i seguenti scopi:

a) promuovere a tutti i livelli una più diffusa consapevolezza della funzione sociale della professione forense e cooperare con le altre categorie interessate per il miglior funzionamento dell’amministrazione della giustizia;

b) tutelare i diritti e gli interessi professionali, morali ed economici degli iscritti e di coloro che esercitano la professione forense ed espletare tutte le funzioni demandate alle organizzazioni a vocazione sindacale, anche attraverso convenzioni con terzi;

c) promuovere ed attuare iniziative per la formazione e l’aggiornamento professionale, culturali, informative, divulgative e conviviali, a favore degli iscritti e della categoria forense, anche in collaborazione con altre organizzazioni e istituzioni e attraverso la pubblicazione di giornali o l’uso di altri mezzi di comunicazione;

d) promuovere e attuare le iniziative dell'Associazione Nazionale Forense, anche attraverso il coordinamento con altre associazioni aderenti alla A.N.F.

ART. 3 ADESIONI AD ALTRE ORGANIZZAZIONI

1) Il Sindacato Avvocati può aderire ad associazioni e a federazioni di sindacati forensi e professionali e partecipare ad organismi di coordinamento intersindacale.

2) Esso aderisce, come associazione territoriale, all'A.N.F. Associazione Nazionale Forense - con sede legale in Roma - organizzazione autonoma e indipendente da qualsiasi movimento o partito politico od altra organizzazione sociale.

ART. 4 ISCRITTI

1) Possono aderire all’associazione tutti gli avvocati e i praticanti avvocati, regolarmente iscritti ad Albi o Registri di un Ordine degli Avvocati ed esercenti effettivamente la professione o la pratica forense, nonché gli avvocati titolari di pensioni erogate dalla Cassa Forense.

2) La domanda di iscrizione è indirizzata al Consiglio Direttivo e deve contenere la dichiarazione di accettazione di tutte le norme del presente Statuto che, previa richiesta, è rilasciato in copia all’iscritto.

3) Il Consiglio Direttivo decide, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, sulla ammissione dell’iscritto la quale decorre dalla data di adozione della deliberazione.

4) In caso di rigetto della domanda di iscrizione può essere proposto ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Collegio dei Probiviri che decide inappellabilmente entro trenta giorni dalla data di deposito del ricorso medesimo.

5) L'iscrizione determina, per effetto dell'adesione di cui all'art. 3, anche l'iscrizione all'ANF - Associazione Nazionale Forense.

ART. 5 DIRITTI E OBBLIGHI SOCIALI

1) I soci godono dell’elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche. I soci iscritti da meno di un anno solare godono del solo elettorato attivo, mentre i soci non in regola con il pagamento della quota annuale non godono né dell’elettorato attivo né di quello passivo.

2) I soci in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto di voto per l’approvazione e la modifica dello Statuto; per l’approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo e per ogni altra delibera sottoposta all’Assemblea degli iscritti.

3) I soci sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'associazione, al pagamento di un contributo annuale, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo, comprensivo del contributo annuale di iscrizione all'A.N.F.

4) Il socio riceve una tessera personale, riportante il numero e l’anno d'iscrizione, che è titolo per l'esercizio di tutti i diritti e le facoltà spettanti al socio stesso.

5) Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

6) Gli iscritti consentono, per il solo fatto dell'iscrizione, ed ai sensi di quanto disposto dalle norme di legge che tutelano la riservatezza dei dati personali, che i loro dati personali siano inseriti e conservati nell'archivio informatico dell'associazione e trattati nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari del Sindacato e delle organizzazioni alle quali questo aderisce, oltre che di soggetti terzi al solo fine di consentire l'applicazione di convenzioni per l'erogazione di servizi e/o beni a condizioni favorevoli per gli associati al Sindacato.

7) La quota sociale deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno e fa riferimento all'anno solare in corso. Nel caso di nuova iscrizione perfezionata con pagamento successivo al 31 ottobre, la stessa è valida anche per l’anno solare successivo.

8) L'iscrizione si intende rinnovata di anno in anno se non è presentato dall'iscritto, entro il 31 ottobre, l'atto formale di dimissioni a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata a.r.

ART. 6 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

1) La qualità di socio si perde:

a) per recesso, comunicato secondo quanto stabilito al precedente art. 5 comma 8);

b) per cancellazione a seguito di morosità, previa delibera del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto al comma 5) del presente articolo;

c) per cancellazione, anche volontaria, dall’Albo o dal Registro di appartenenza, ad eccezione dell’ipotesi di cancellazione per pensionamento;

d) per espulsione.

2) Nei casi di sospensione dall’esercizio della professione il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione del socio per un eguale periodo, dandone comunicazione scritta all’interessato.

3) Nei casi di cancellazione dall’Albo o Registro di appartenenza, il socio è tenuto, entro dieci giorni, a comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la perdita del requisito.

4) Nei casi di omesso versamento del contributo annuale entro la scadenza stabilita, i servizi, le convenzioni e ogni altra agevolazione scaturente dalla qualità di socio saranno sospesi.

5) Dopo il sollecito al versamento della quota associativa, da eseguirsi con lettera raccomandata A.R. ovvero Posta Elettronica Certificata, in difetto di regolarizzazione nel termine di quindici giorni indicato nel sollecito, il socio è cancellato d’ufficio con deliberazione del Consiglio Direttivo da comunicare tempestivamente all’interessato che sarà tenuto alla immediata restituzione di beni, tessere, chiavi, password e simili concessi in uso dall’associazione.

ART. 7 PATRIMONIO SOCIALE

1) Il patrimonio sociale è costituito dalle quote annuali e dai contributi straordinari dei soci, dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, finché non siano utilizzate.

2) Le spese relative l’ordinaria amministrazione devono essere approvate dal Consiglio Direttivo. I pagamenti a mezzo assegni e bonifici tratti sul conto corrente dell’Associazione possono essere effettuati disgiuntamente dal Tesoriere e dal Presidente.

3) In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'associazione, il patrimonio di questa deve essere devoluto a cura dei liquidatori – salva diversa destinazione imposta dalla legge – ad altra associazione avente finalità analoghe, oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo istituito, in conformità dell'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e comunque delle eventuali susseguenti norme di legge, per l'uniforme applicazione della normativa in materia di enti non commerciali.

ART. 8 ESERCIZIO FINANZIARIO

1) Gli esercizi finanziari dell’associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2) Per ogni esercizio deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo un rendiconto economico e finanziario consuntivo e un bilancio preventivo.

3) Entro il mese di febbraio, il Tesoriere riferisce al Consiglio Direttivo per la redazione del rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e del bilancio preventivo per l’esercizio iniziato, i quali, corredati dalla Relazione del Collegio dei Revisori o del Revisore dei conti, se nominato, dovranno essere presentati per la loro approvazione alla prima Assemblea Ordinaria che deve essere convocata nel corso di ciascun anno solare.

4) All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o abbiano fini umanitari e/o di beneficenza.

5) L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

ART. 9 ORGANI

1) Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli iscritti

b) Il Consiglio Direttivo

c) Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti

d) Il Collegio dei Probiviri

ART. 10 ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

1) L’Assemblea degli iscritti determina le linee programmatiche e le scelte fondamentali dell’azione del Sindacato Avvocati.

2) Possono partecipare all’assemblea tutti i soci in regola con il versamento del contributo annuale associativo, salvo quanto previsto all’art. 5, co 1, per i soci iscritti da meno di un anno.

3) L’Assemblea

a) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri; elegge anche il Revisore dei Conti se ritenuto opportuno. Quest’ultimo ed i componenti del Collegio dei Revisori possono essere eletti anche al di fuori degli iscritti;

b) elegge i delegati al Congresso dell’Associazione Nazionale Forense e i Consiglieri Nazionali nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto di ANF;

c) delibera l’approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo, previo parere del Collegio dei Revisori o del Revisore dei conti se nominato.

d) delibera sull’eventuale astensione degli iscritti dall’attività giudiziaria.

ART. 11 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

1) L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all’anno ed in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Revisori a maggioranza assoluta dei loro componenti o dal solo Revisori dei Conti o da almeno un decimo degli iscritti con formale ed espressa indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

2) L’Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno, da comunicarsi a tutti gli iscritti almeno sette giorni prima della data fissata, salvo il caso d’urgenza, anche a mezzo posta elettronica e pubblicazione dell’avviso di convocazione presso le bacheche dell’associazione site nel Tribunale di Busto Arsizio e nelle Sezioni Distaccate e sul sito Internet dell’associazione.

3) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Sindacato e funge da segretario un componente del Consiglio Direttivo o un socio nominato dal Presidente.

4) L’Assemblea è validamente costituita quando sono presenti in prima convocazione almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione un decimo dei soci aventi diritto al voto.

5) Essa delibera a maggioranza dei votanti. Tuttavia, anche in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole di almeno un quinto degli iscritti aventi diritto al voto per le deliberazioni concernenti le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto.

6) Le votazioni sono effettuate, di norma, in modo palese, salvo che per motivi di opportunità ovvero perché richiesto da un terzo dei presenti, il Presidente dell'adunanza ordini la votazione per schede segrete.

7) Quando si procede alla nomina dei componenti degli organi collegiali, dei delegati al Congresso dell'Associazione Nazionale Forense o alla nomina dei componenti del Consiglio Nazionale di questa, l’espressione del voto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 4 e 10 comma 5 Legge 113/2017 a tutela della parità di genere.

8) Le elezioni dei componenti degli organi sociali, salvo il caso di acclamazione, sono effettuate sempre con schede segrete.

9) E’ consentito conferire la delega ad altro iscritto con diritto di voto e ciascun iscritto non può essere portatore di più di cinque deleghe.

10) L’assemblea potrà svolgersi anche con modalità a distanza in videoconferenza, a condizione che sia verificabile l’effettiva presenza dei partecipanti e sia consentito agli stessi di prendere la parola. Nel caso di votazione segreta prevista dall’art. 11 comma 6) e comma 8) l’assemblea fisserà la data per la costituzione del seggio ai fini delle operazioni di voto.

ART. 12 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione ed è composto da un numero di membri variabile da un minimo di cinque a un massimo di nove, che sono eletti dall'Assemblea, previa deliberazione del numero degli eligendi, e che restano in carica per tre anni.

2) In caso di determinazione del numero massimo di componenti, viene raccomandata l’elezione nel Consiglio Direttivo di almeno un Praticante Avvocato.

3) Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta, che è convocata dal Presidente dell’Assemblea entro dieci giorni, elegge fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Vice Segretario.

4) E’, inoltre, facoltà del Consiglio Direttivo delegare di volta in volta, sotto la propria responsabilità, a soci o gruppi di soci che non rivestono cariche l'adempimento di specifici compiti.

5) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese, di norma presso la sede dell'associazione, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, con apposito ordine del giorno e delibera validamente con la maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è consentita la partecipazione per delega.

6) Le riunioni del Consiglio Direttivo possono avvenire anche a distanza in modalità videoconferenza, a condizione che a tutti i componenti sia consentita l’effettiva partecipazione.

7) Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore responsabile dell’organo di stampa dell’Associazione, il quale, ove non sia uno dei componenti, potrà partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

8) Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, i componenti del Collegio dei Probiviri e i Consiglieri Nazionali dell’A.N.F.

ART. 13 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il Consiglio Direttivo promuove le iniziative ed esercita le attività rispondenti agli scopi del Sindacato. In particolare:

a) attua le deliberazioni dell’Assemblea;

b) gestisce l'attività economica dell'associazione, predispone annualmente e presenta i rendiconti consuntivi e bilanci preventivi in termine utile per sottoporli all’esame dell’Assemblea;

c) determina l'ammontare della quota annuale associativa e i contributi dovuti dai partecipanti ai programmi di Formazione Professionale, corsi, convegni, eventi culturali e sociali e per usufruire dei servizi resi dal Sindacato Avvocati, anche a mezzo di convenzioni con terzi;

d) controlla, inoltre, i requisiti formali di coloro che richiedono l’iscrizione al Sindacato e delibera sulle domande di iscrizione, delegando eventualmente uno dei Consiglieri;

e) delibera la cancellazione degli iscritti che abbiano perduto i requisiti di cui all’art. 4 o che abbiano perduto la qualità di socio per i motivi di cui all’art. 6;

f) designa i rappresentanti dell’Associazione in seno ad Enti, Organi, Commissioni, Coordinamenti intersindacali regionali, ecc.;

g) adotta delibere urgenti salvo ratifica da parte dell'assemblea da convocarsi entro sessanta giorni.

2) Decadono automaticamente dalla carica quei consiglieri che non partecipano, senza giustificato motivo, nel periodo di un anno, a cinque adunanze del Consiglio, anche se non consecutive.

3) Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza dei propri componenti con delibera, che viene annotata nel verbale e provvede alla loro sostituzione secondo le modalità dell'art. 20 c. 6 e 7, dandone comunicazione scritta all'interessato entro sette giorni dalla delibera.

4) Contro le delibere del Consiglio Direttivo di cui ai commi precedenti è ammesso reclamo, da parte degli interessati, al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.

5) In caso di decadenza, dimissioni o incapacità di uno dei componenti del Consiglio Direttivo subentrerà il primo dei candidati non eletti.

6) Il Consiglio Direttivo si scioglie a seguito di:

a) dimissioni della maggioranza dei suoi componenti;

b) sfiducia votata dall’Assemblea.

7) Nelle ipotesi di scioglimento del Consiglio Direttivo il Presidente o, in caso di impossibilità, il Vice Presidente, provvede, entro dieci giorni, alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria da tenersi entro i successivi trenta giorni, affinché si proceda alle nuove elezioni dell’organo collegiale.

8) Le adunanze del Consiglio Direttivo - presso la sede dell'associazione - di norma sono pubbliche, salvo che all'ordine del giorno siano iscritte questioni che riguardano persone di soci o anche di non soci.

ART. 14 PRESIDENTE

1) Il Presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa dell’associazione verso i terzi in giudizio, ne dirige e promuove, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, tutte le attività necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi statutari e cura l'esecuzione dei deliberati degli altri organi del Sindacato.

2) Ha potere di firma per ogni atto di ordinaria amministrazione anche presso uffici pubblici, banche, poste e simili; per gli atti di straordinaria amministrazione ha potere di firma soltanto congiuntamente alla firma del Tesoriere.

3) Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Vice Segretario e Tesoriere sono incompatibili con quella di Consigliere dell'Ordine e con l'appartenenza a qualunque altra associazione forense che abbia scopi in concorrenza, anche solo di fatto, con quelli del Sindacato.

4) Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea degli Iscritti e il Consiglio Direttivo.

5) In caso di assenza od impedimento temporaneo le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

ART. 15 SEGRETARIO

1) Il Segretario redige il Verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle delibere di quest’ultimo e ne coordina l’attività e compie tutte le attività esecutive inerenti alla carica; per queste attività potrà avvalersi della collaborazione del Vice Segretario e di altri Consiglieri.

2) In caso di assenza od impedimento temporaneo le sue funzioni sono esercitate dal Vice Segretario.

ART. 16 TESORIERE

1) Il Tesoriere ha la consegna della cassa, provvede alla gestione finanziaria in conformità al bilancio preventivo approvato dall’Assemblea, propone il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo e riferisce al Consiglio Direttivo sul suo operato per la redazione e presentazione dei bilanci al Collegio dei Revisori o al Revisore dei conti se nominato e all’Assemblea.

2) Il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo sono sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori o del Revisore dei Conti, perché stenda la sua relazione, almeno dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea che dovrà discuterli per l’approvazione; i bilanci consuntivo e preventivo saranno depositati presso la sede del Sindacato almeno tre giorni prima della detta Assemblea perché i soci possano prenderne visione, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori.

3) Il Tesoriere è designato - con espressa delega - dal Presidente; in caso di sua revoca o di sua assenza o di suo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Presidente.

4) Il Tesoriere, o chi ne fa le veci, ha potere di firma per ogni atto di ordinaria amministrazione, anche presso uffici pubblici, banche, poste e simili; e comunque per qualsiasi atto che riguardi riscossioni o pagamenti da eseguirsi nell'interesse del Sindacato; pertanto in via indicativa e non tassativa, può rilasciare quietanze liberatorie, può riscuotere mandati o ordini di pagamento presso banche, tesorerie, uffici postali e presso qualunque altro ufficio o cassa.

ART. 17 IL REVISORE DEI CONTI O COLLEGIO DEI REVISORI

1) Il Revisore dei conti è nominato dall’Assemblea anche tra i non iscritti.

2) In caso di necessità può essere costituito un Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri eletti dall’Assemblea anche al di fuori degli iscritti; esso è convocato e presieduto dal componente più anziano di età.

3) Il Revisore dei conti o il Collegio dei revisori è l'organo di garanzia contabile dell'Associazione.

4) Il Revisore o il Collegio dei revisori dei conti controlla, con ampi poteri ispettivi esercitabili da ciascuno dei suoi componenti, le entrate e le uscite di cassa, riscontra i documenti giustificativi, esamina preventivamente il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo e allega ad essi la propria Relazione.

5) Qualora ravvisi irregolarità o particolarità degne di nota, riferisce in proposito al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri.

6) Il Collegio dei Revisori esamina il rendiconto e i bilanci che gli vengono trasmessi dal Consiglio Direttivo e stende la relativa Relazione da sottoporre all'Assemblea.

7) Esplica le sue attribuzioni in conformità al disposto degli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

ART. 18 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1) Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia morale e disciplinare dell'Associazione, è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli iscritti da almeno dieci anni ed elegge al proprio interno un Presidente; in mancanza presiede il componente più anziano d'età.

2) La carica di Proboviro è incompatibile con qualunque altro incarico, anche temporaneo, nel Sindacato e con quella di consigliere dell'Ordine.

3) Il Collegio si adopera, anche d'ufficio, per la risoluzione amichevole di eventuali vertenze fra i soci, sorveglia l'osservanza da parte dei soci dei doveri di solidarietà professionale e di disciplina sindacale, riferisce al Consiglio Direttivo per gli eventuali provvedimenti.

4) Al Collegio è affidata l'interpretazione dello Statuto e la sorveglianza sull'esatta applicazione dello stesso.

5) Oltre a quanto previsto dal quarto comma dell’art. 13, istituisce, su istanza di qualunque socio, i procedimenti per violazione dello statuto e dei doveri associativi e delibera a maggioranza, previa contestazione degli addebiti, e, se possibile, l'audizione degli interessati, richiami, censure ed espulsioni, secondo le gravità delle violazioni accertate.

6) Il Collegio dei Probiviri può altresì disporre la sospensione in via cautelare e temporanea degli iscritti, nei cui confronti siano divenuti definitivi procedimenti disciplinari avanti il Collegio stesso e/o l’Ordine di appartenenza o nel caso in cui sia stato assunto il provvedimento di sospensione in via cautelare e temporanea dell'Ordine di appartenenza.

7) Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

ART. 19 GRUPPI DI INIZIATIVA

1) Gruppi di più iscritti hanno facoltà di porre allo studio ed elaborare proposte di soluzioni per singoli problemi inerenti all'attività del Sindacato.

2) Gli elaborati sono presentati per iscritto al Consiglio Direttivo che, entro trenta giorni, deve esaminarli ed eventualmente discuterli con i presentatori per decidere se darvi attuazione. Ove il Consiglio Direttivo non decida di dare attuazione alla proposta, deve porla all'ordine del giorno della prima successiva Assemblea che delibererà in merito.

3) Nel caso in cui la proposta sia avanzata e sottoscritta da almeno un decimo degli iscritti, l'Assemblea di cui sopra deve essere convocata nei trenta giorni dalla riunione del Consiglio Direttivo.

ART. 20 MODALITA’ DI ELEZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DURATA DEI MANDATI

1) Le elezioni sono effettuate con voto segreto.

2) L’assemblea può deliberare l’elezione alla carica per acclamazione, ad esclusione dei delegati al Congresso ANF e a Consigliere Nazionale ANF.

3) Sono eletti i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti. In caso di parità di voto è eletto il più anziano per iscrizione al Sindacato e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per iscrizione all’Albo.

4) Avverso eventuali irregolarità delle elezioni può essere proposto ricorso, entro cinque giorni dalla data di chiusura dei verbali, al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente entro tre giorni dal proposto reclamo.

5) Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Revisore dei Conti durano in carica tre anni. Tutte le cariche sociali sono gratuite; è consentito il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti e con le modalità previste dall'apposito Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo. Tutte le cariche e i mandati sono rinnovabili, salvo il limite previsto al successivo comma 6.

6) La carica di Presidente è rinnovabile per non più di due mandati consecutivi.

7) I componenti di tutti gli organi collegiali in caso di dimissioni, decadenza o incapacità, sono sostituiti dai candidati non eletti che seguono nella graduatoria delle relative elezioni, eccetto il caso di dimissioni della maggioranza dei componenti.

8) Tutti gli eletti secondo le modalità del precedente comma dureranno in carica sino alla scadenza del mandato dell’organo collegiale di cui fanno parte.

9) Le delibere dei singoli organi sono validamente adottate con la maggioranza dei voti espressi.

10) A parità di voti prevarrà quello del presidente dei singoli organi, ad esclusione delle deliberazioni assembleari.

ART. 21 SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1) I provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti sono costituiti da:

a) avvertimento

b) censura

c) sospensione da ogni attività sociale fino a sei mesi

d) espulsione, che comporta il divieto di iscrizione al Sindacato per un periodo di cinque anni.

2) La competenza per i procedimenti disciplinari e per l’irrogazione dei relativi provvedimenti è demandata al Collegio dei Probiviri.

3) Il Collegio dei Probiviri decide con provvedimento motivato graduando le sanzioni secondo la gravità dei fatti e l’eventuale recidiva.

4) Le decisioni del Collegio, convocate le parti interessate, che hanno la facoltà di nominare un difensore, sentiti eventuali testimoni ed esaminate eventuali memorie difensive, devono essere assunte entro 120 giorni dalla notizia dei fatti.

5) Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

ART. 22 LIBRI SOCIALI

1) I libri, registri ed elenchi sociali sono vidimati congiuntamente dal Presidente e dal Segretario. Essi sono costituiti dal Libro degli Iscritti; il Registro Cassa, il Libro Inventario, i Registri dei Verbali dell’Assemblea degli Iscritti, delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

2) Nel Libro degli Iscritti devono essere annotati cronologicamente e con numero progressivo tutti gli iscritti. L'anzianità di iscrizione va valutata in base all'annotazione fatta nel Libro Iscritti, in mancanza della quale si farà riferimento alla data di prima iscrizione e alla continuità di versamento della quota.

ART. 23 NORMA FINALE

1) Il Sindacato Avvocati ANF Busto Arsizio è il continuatore dell'associazione denominata "Sindacato degli Avvocati e dei Procuratori di Busto Arsizio", costituitasi in data 9 dicembre 1980; pertanto subentra in tutti i rapporti giuridici ed economici, sia attivi che passivi, di detta associazione.

2) Nessuna norma del presente statuto può essere interpretata o applicata in contrasto con le norme dello statuto dell'Associazione Nazionale Forense con sede in Roma, costituita con rogito Cinelli di Chiusi in data 22 giugno 1997, rep. n. 52526, racc. n. 8223.

3) Il presente Statuto entra in vigore il giorno stesso dell’approvazione sostituendo quello precedente.

***

Approvato dall'Assemblea Ordinaria 13 aprile 2021.

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