Attenzione allo spazio sulla casella di posta elettronica certificata

Categoria: News
Data pubblicazione: 30 novembre 2021

 

Cari Associati,

segnaliamo la recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. lavoro n. 11559 del 03.05.2021 che ci ricorda l’importanza di controllare sempre il livello di “saturazione” della casella di posta certificata.

Gli Ermellini hanno infatti ribadito il precedente arresto n. 3164 del 2020 in cui stabilirono:

La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l’operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario “piena”, da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi” (Cass. n. 3164 del 2020).

È quindi onere del difensore verificare periodicamente lo spazio “libero” a disposizione sulla propria casella di posta elettronica certificata affinché gli effetti giuridici connessi alla notifica di atti tramite lo strumento telematico si possano produrre nel momento in cui il gestore del servizio PEC rende disponibile il documento nella casella di posta del destinatario.

Non a caso il soggetto abilitato esterno deve dotarsi di un servizio automatico di avviso dell’imminente saturazione come prevede il D.M. 44 del 2011, art. 20, comma 5 (Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, commi 1 e 2, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24).

Il fatto di avere la casella “piena” non è quindi considerato motivo sufficiente per richiedere la rimessione in termini e in tale caso il mancato buon esito dell’avviso telematico di un provvedimento giurisdizionale legittima l’effettuazione della comunicazione mediante semplice deposito dell’atto in cancelleria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012, come modificato dall’art. 47 del d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014 (così Cass. 13532/2019).

 

Qui il testo della sentenza.

 

Buona lettura!

 

Avv. Andrea Paganini

Consigliere direttivo

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