Le Sezioni Unite sulla revocatoria del realizzo del pegno e insinuazione al passivo

Categoria: News
Data pubblicazione: 17 marzo 2022

Cari Associati,

segnalo la recente interessante pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite in tema di azione revocatoria fallimentare e vendita di beni oggetto di pegno.

 

Nello specifico con la sentenza n.5049 del 16.02.2022 gli Ermellini hanno enunciato i seguenti principi di diritto:

“Il pagamento eseguito dal debitore, successivamente fallito, nel periodo sospetto, così come determinato nell’art. 67, secondo comma  legge.fall., ove si accerti la scientia decoctionis del creditore, è sempre revocabile anche se effettuato in adempimento di un credito assistito da garanzia reale ed anche se l’importo versato deriva dalla vendita del bene oggetto del pegno”.

 “La revoca, ex art. 67 l.fall., del pagamento eseguito in favore del creditore pignoratizio, con il ricavato della vendita del bene oggetto del pegno, determina il diritto del creditore che ha subito la revocatoria ad insinuarsi al passivo del fallimento con il medesimo privilegio nel rispetto delle regole distributive di cui agli artt. 111, 111-bis, 111-ter e 111-quater legge.fall”.

In buona sostanza la Cassazione conferma e ribadisce la propria adesione alla tesi della natura antindennitaria dell’azione revocatoria fallimentare e da ciò fa discendere la generale revocabilità di tutti i pagamenti avvenuti nel periodo sospetto (ferma la prova della conoscenza dello stato di insolvenza) anche se effettuati per estinguere crediti privilegiati e persino se eseguiti in adempimento di crediti assistiti da garanzia reale.

Il creditore che ha subito l’azione revocatoria potrà poi insinuare il proprio credito ex art. 70, comma 2 L.F. con lo stesso privilegio del credito originario.

 

Qui la sentenza delle Sezioni Unite.

 

Buona lettura!

 

Avv. Andrea Paganini

Consigliere direttivo

 

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